Il Tribunale Conferma la Legalità e la Natura Patriottica delle Attività del Movimento “ALLATRA” in Ucraina

3 March 2026

Il 25 febbraio 2026, la Sesta Corte d'Appello Amministrativa (Kiev, Ucraina) ha confermato la legalità delle attività dell'Associazione Pubblica “Movimento  Internazionale Sociale “ALLATRA”, stabilendo l'assenza di qualsiasi motivo legale per la sua proibizione e liquidazione forzata.

Con una risoluzione adottata a seguito dell'esame del caso amministrativo n. 640/362/23, i ricorsi presentati dalla Direzione Interregionale Centrale del Ministero della Giustizia (Kiev) e dal Servizio di Sicurezza dell'Ucraina sono stati respinti e la decisione del tribunale di primo grado è stata confermata.

La risoluzione è entrata in vigore il giorno della sua adozione ed è definitiva, non soggetta a ricorso in cassazione (paragrafo 2, parte 5, articolo 328 del Codice di Procedura Amministrativa dell'Ucraina).

Il tribunale ha stabilito l'assenza di prove adeguate e ammissibili che potessero giustificare il divieto delle attività dell'associazione pubblica. Il tribunale ha inoltre ritenuto inammissibili le perizie presentate contro “ALLATRA” e ha accertato il conflitto di interessi e la parzialità dei periti, nonché violazioni procedurali durante la loro preparazione.


La Corte ha Confermato la Natura Patriottica delle Attività di “ALLATRA” in Ucraina

Durante l'esame del caso, la Corte ha anche valutato le prove presentate dall’imputato che confermano il contenuto effettivo delle attività dell'associazione pubblica. In particolare, la Corte ha esaminato i materiali relativi al recupero di risorse da Internet, eseguito da un'istituzione statale specializzata, la cui ammissibilità era stata precedentemente confermata dalla prassi giudiziaria della Corte Suprema dell'Ucraina. Sulla base dei risultati della loro analisi, la Corte ha accertato:

“Inoltre, l’imputato ha presentato una relazione sui risultati del recupero e dell'esame del contenuto della pagina web su Internet, compilata dall'impresa statale “Centro di competenza dello spazio degli indirizzi di Internet”, datata 16 maggio 2024, n. 150/2024-ZV, i cui materiali confermano che l'Associazione Pubblica “Allatra” ha svolto attività di orientamento patriottico”.

Pertanto, il tribunale non solo non ha riscontrato alcun segno di attività illegali da parte di “ALLATRA” in Ucraina, ma ha anche confermato la presenza di prove che dimostrano la natura patriottica delle attività del Movimento.


La Corte ha stabilito: L'Attività del Movimento “ALLATRA” in Ucraina è Conforme al suo Statuto

La Corte ha esaminato le disposizioni dello Statuto di “ALLATRA” e ha determinato la natura delle attività dell'associazione pubblica. La decisione della Corte recita:

“Secondo lo Statuto dell'Associazione Pubblica “ALLATRA”, approvato con decisione dell'assemblea costituente (protocollo n. 50/1-33 del 24 maggio 2017), le principali aree di attività dell'associazione sono, in particolare: coordinare le attività dei partecipanti al Movimento in vari paesi; organizzare eventi di coordinamento internazionale; sviluppare e attuare iniziative volte a migliorare la vita umana; lo sviluppo della solidarietà internazionale e dei valori culturali e morali; l'organizzazione di eventi volti a rafforzare la pace e la solidarietà tra le nazioni, nonché la preparazione di materiali ideologici per sensibilizzare l'opinione pubblica e rafforzare i valori morali e spirituali”. 

Allo stesso tempo, il tribunale ha sottolineato la mancanza di prove che le attività di “ALLATRA” fossero condotte al di fuori del quadro del suo Statuto:

“Allo stesso tempo, il Querelante e la terza parte non hanno presentato al tribunale prove adeguate e ammissibili che confutassero il fatto che l'Associazione Pubblica “ALLATRA” abbia condotto le sue attività esclusivamente nell'ambito e in conformità con le disposizioni del suo Statuto”.


Pareri degli Esperti Riguardanti “ALLATRA” Riconosciuti dal Tribunale come Prove Improprie e Inammissibili

Una parte sostanziale delle argomentazioni del Querelante consisteva in pareri di esperti allegati ai materiali del caso, tra cui:

  • Perizia psicologica e linguistica forense complessiva n. 9260/23-61/9261/23-36 dell’Istituto Scientifico di Ricerca per le Perizie Forensi di Kyiv, datata 27 giugno 2023;
  • Pareri degli esperti dell’Istituto Privato di Ricerca “Centro per la Ricerca Economica e Giuridica”, datati 10 agosto 2022 e 14 ottobre 2022;
  • Pareri in materia di studi religiosi del candidato in scienze storiche I.A. Kozlovsky e del candidato in teologia K. Moskalyuk.

La Corte d’Appello ha effettuato una valutazione giuridica dettagliata di tali materiali e ha concluso che essi non possiedono alcun valore probatorio.


1. Il Tribunale ha Stabilito l'Interesse e la Parzialità dell'Esperta I. Kremenovska

Per quanto riguarda la perizia redatta da I. Kremenovska, il tribunale ha dichiarato esplicitamente:

“La Corte ha stabilito che l'autrice della perizia ha un atteggiamento negativo nei confronti dell'imputato ed è interessata alla cessazione delle sue attività, poiché dal 2015 ha dichiarato pubblicamente le sue attività relative ad “ALLATRA” sul sito web “Vilne Slovo” (“Parola libera”) dove ha pubblicato quattro articoli che, per il loro contenuto, indicano la parzialità dell'esperta”.

Inoltre, il tribunale ha osservato che le pubblicazioni citate contenevano dichiarazioni relative a interazioni con le forze dell'ordine con l'obiettivo di “assicurare il movimento alla giustizia”, il che indica una posizione assunta dall'esperta molto prima della redazione della perizia.


2. Le Opinioni degli Esperti Non si Basano su Ricerche Indipendenti

Nella sua valutazione dei materiali peritali presentati dal Querelante, compresi quelli preparati dall'Istituto di Ricerca Privato “Centro per la Ricerca Economica e Giuridica”, il tribunale ha accertato che non era stata condotta alcuna ricerca indipendente da parte di esperti.

La sentenza del tribunale recita:

“Nel valutare i pareri n. 2-5, il tribunale osserva che tali documenti non si basano su ricerche indipendenti condotte dagli esperti. Al contrario, in alcune parti riproducono fedelmente materiali disponibili pubblicamente su Internet redatti da terzi, presentandoli tuttavia nei pareri come giudizi propri degli esperti”.

Il tribunale ha stabilito che i materiali utilizzati dagli esperti erano disponibili pubblicamente su Internet anche prima della compilazione delle loro perizie:

“È accertato che gli articoli contenenti le tabelle utilizzate nelle perizie n. 1-5 erano stati diffusi su Internet prima della firma delle rispettive perizie”.

Il tribunale ha sottolineato che i materiali peritali presentati non erano conformi ai requisiti di ammissibilità delle prove e ha valutato criticamente la metodologia della loro preparazione. Alla fine, il collegio dei giudici è giunto alla conclusione finale:

“Pertanto, tutte le perizie sono state formulate non sulla base delle ricerche personali degli esperti e della loro perizia indipendente, ma attraverso l'uso di materiali preesistenti provenienti da Internet. Inoltre, i frammenti di testo presi in prestito dalle rispettive pubblicazioni sono ripetuti parola per parola in tutte le perizie”.

 

3. Mancanza di Argomentazioni Convincenti Riguardo ad Attività Illecite

Riassumendo la valutazione dei materiali peritali, il tribunale ha dichiarato espressamente:

“Nelle circostanze indicate, il tribunale valuta criticamente i risultati delle ricerche esposti nei pareri degli esperti n. 2–5 e osserva che i materiali ivi forniti non contengono argomentazioni specifiche e oggettivamente convincenti, fondate su prove ammissibili di attività illecite dell’Associazione pubblica “Movimento Internazionale Sociale “ALLATRA”. Di conseguenza, il tribunale non ravvisa motivi per ammetterli come prove.”

Pertanto, il tribunale ha accertato:

  • il conflitto di interessi e la parzialità dell’esperta I. Kremenovska;
  • la violazione dei requisiti procedurali durante la redazione dei pareri peritali;
  • l’assenza di una ricerca peritale indipendente e la riproduzione letterale di testi precedentemente pubblicati su Internet;
  • la mancanza di argomentazioni oggettive e probatorie circa eventuali attività illecite da parte di “ALLATRA”.


Conclusioni Finali e Decisione del Tribunale

Il tribunale è giunto alla seguente conclusione:

“Pertanto, il Querelante non ha fornito prove che l’Associazione Pubblica “ALLATRA” sia stata fondata e operi in violazione delle disposizioni della legislazione vigente dell’Ucraina, né che i suoi dirigenti e membri svolgano attività informative e propagandistiche anti-ucraine per conto dell’associazione… o che sostengano attività terroristiche.”

La Corte d’Appello ha confermato la correttezza della decisione del tribunale di primo grado, dichiarando:

“Il tribunale di primo grado… ha esaminato in modo obiettivo, completo ed esaustivo le circostanze essenziali per la risoluzione della causa e ha adottato una decisione legittima e adeguatamente motivata, senza violare le norme di diritto sostanziale o processuale…”

Il tribunale ha confermato che non sussistono presupposti giuridici per vietare il Movimento. La decisione della Corte d’Appello afferma:

“Alla luce di quanto sopra, il tribunale conclude che il ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di alcun fondamento giuridico per il divieto (scioglimento forzato) dell’Associazione Pubblica “Movimento Internazionale Sociale “ALLATRA”.

Il tribunale ha infine stabilito:

“I ricorsi… sono respinti, e la decisione del Tribunale Amministrativo Distrettuale di Kyiv del 4 aprile 2025, è confermata.”

La parte dispositiva della decisione stabilisce:

“La decisione del tribunale entra in vigore alla data della sua adozione, è definitiva e non è soggetta a ricorso per cassazione…”

Pertanto, la Sesta Corte Amministrativa d’Appello di Kyiv ha definitivamente confermato la legittimità delle attività del Movimento “ALLATRA” in Ucraina e ha accertato l’assenza di qualsiasi fondamento giuridico per il suo divieto e scioglimento forzato (liquidazione). Il tribunale non ha riscontrato alcuna prova che “ALLATRA” svolga attività illecite, anti-ucraine o filo-russe e ha rilevato che le attività di “ALLATRA” sono pienamente conformi alle disposizioni del suo Statuto e alle leggi dell’Ucraina. Allo stesso tempo, il tribunale ha attestato il carattere patriottico delle attività del Movimento.

I pareri peritali presentati contro “ALLATRA” sono stati riconosciuti dal tribunale come prove improprie e inammissibili e, di conseguenza, respinti. Il tribunale ha accertato che l’autrice di uno dei pareri peritali, I. Kremenovska, esprimeva pubblicamente un atteggiamento negativo nei confronti del Movimento “ALLATRA” sin dal 2015, dichiarando che le sue attività erano finalizzate alla sua chiusura. Ciò dimostra una disposizione negativa preconcetta e indica chiaramente un conflitto di interessi e la parzialità dell’esperta. Il tribunale ha inoltre rilevato che i pareri peritali non presentavano alcun segno di ricerca indipendente ed erano basati su materiali precedentemente pubblicati su Internet, circostanza che priva tali relazioni di valore probatorio.